Art. 43.
(Autonomia degli enti locali).

      1. I comuni, le province e la provincia metropolitana di Trieste sono enti autonomi dotati di propri statuti che ne disciplinano le attribuzioni, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali sugli enti locali approvate con il parere obbligatorio del consiglio delle autonomie locali.
      2. Gli enti locali di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa, impositiva e finanziaria secondo le forme definite dal presente Statuto.
      3. I comuni, le province e la provincia metropolitana di Trieste sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla regione secondo il principio di sussidiarietà.
      4. I comuni, le province e la provincia metropolitana di Trieste hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.